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 Scompaiono le questioni di competenza con il Pretore
Cause di lavoro, Tribunale
sempre competente
(Cassazione 12902/99)

 

 

 

 

 

A seguito dell’introduzione del Giudice Unico di primo grado (ad opera del decreto legislativo51/98), che ha soppresso l’ufficio del Pretore, è il Tribunale Civile il giudice competente in materia di rapporti di lavoro, con la conseguenza che non è ammissibile sollevare questioni di competenza. La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione fornisce un importante chiarimento sulla competenza del giudice civile dopo la riforma in vigore dal 1 giugno 1999, sottolineando che le attribuzioni in materia di lavoro, prima affidate al Pretore in qualità di giudice del lavoro, sono ora affidate al Tribunale che decide in primo grado come giudice del lavoro. La Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di una società di management che aveva sollevato una questione di competenza (sulle questioni di competenza decide sempre la Corte di Cassazione) tra Tribunale civile e Pretore del Lavoro a proposito di un contratto di management artistico intercorso tra detta società e la cantante Laura Pausini. La società ricorrente aveva chiesto alla Corte di Cassazione di pronunciarsi sulla competenza, qualificando il contratto come prestazione continuativa e coordinata di assistenza e consulenza. I Supremi Giudici rilevano però che, a seguito della riforma del Giudice Unico, Pretura e Tribunale sono stati unificati, e, pertanto, così come non è ammissibile sollevare questioni di competenza tra più sezioni di uno stesso giudice, non è proponibile il regolamento di competenza nel caso in questione in quanto "anche per i Tribunali o Corti di Appello divisi in più sezioni, secondo cui, in relazione alla ripartizione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario, non può sorgere alcuna questione di competenza, sollevabile con il relativo regolamento, trattandosi di questioni che attengono alla costituzione del giudice e non alla competenza". (14 dicembre 1999)

Sentenza della Sezione Lavoro n.12902/99 depositata il 10 novembre 1999

La Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro

(…)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

Creahits S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via Lazio 20/C, presso lo studio dell’avvocato Stefano Sutti, giusta delega in atti;

-ricorrente-

contro

Pausini Laura, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi 32, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Attolico, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giampietro Quiriconi, giusta delega in atti;

-resistente-

avverso la sentenza n. 2155/98 del Tribunale di Milano, depositata il 05/03/98, r.g.n.8602/96;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/06/99 dal Consigliere Dott. Aldo De Matteis;

lette le conclusioni del sostituto procuratore generale dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso con le conseguenze di legge.

Svolgimento del processo

Con sentenza 19 dicembre 1997/5 marzo 1998 n. 2155 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza per materia, in favore del Pretore in funzione di giudice del lavoro, a conoscere delle domande proposte dalla S.r.l. Creahtis contro la cantante Laura Pausini per le pretese inadempienze al contratto di management artistico stipulato il 16 dicembre 1992.

Il Tribunale ha ritenuto che la controversia appartiene a quelle previste dall'art. 409 n. 3 c.p.c., prevedendo il contratto tra le parti la prestazione dell'opera personale della cantante in modo continuativo e coordinato.

Ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Creahtis, con unico motivo.

L'intimata, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito nel merito. Entrambe hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c.. Chiede che questa Corte annulli la sentenza del Tribunale di Milano, e dichiari la sua competenza a conoscere della controversia de qua, e comunque emani con efficacia di giudicato gli opportuni provvedimenti in materia di competenza.

Rileva che il contratto azionato é un complesso contratto di consulenza ed assistenza, denominato nell'uso corrente di management artistico.

Esclude che sussistano nella specie i tre elementi richiesti dell'art. 409 n. 3 c.p.c. della qualità prevalentemente personale del rapporto, sottolineando che la Creathis é una società di capitali; la continuità, e l'inserimento, "in posizione subordinata", nell'organizzazione del datore di lavoro, per il perseguimento di finalità proprie dello stesso.

Prosegue che nella struttura di tale contratto, a volere applicare una terminologia lavoristica, chi presta il lavoro é il manager, e chi lo compra é l'artista, che paga un compenso per le prestazioni del manager.

Nella specie, come rilevasi dalle premesse del contratto stipulato tra le parti, "l'artista intende avvalersi in modo continuativo della organizzazione operativa del manager, oltre che dei pareri, dei consigli, della consulenza e dei professionisti allo stesso collegati e ciò al fine di promuovere lo sviluppo e la commercializzazione della sua carriera artistica"; la controprestazione cui si obbligava la Pausini era viceversa un compenso economico per l'attività del manager.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per jus superveniens.

Infatti il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la cui entrata in vigore è ora disciplinata dal d.l. 24.5.1999, n. 145, sopprimendo l'ufficio pretorile ed istituendo il giudice unico di primo grado, ha reso applicabile anche nei rapporti tra il giudice del lavoro ed il giudice civile, entrambi presso il Tribunale di prima istanza, lo jus receptum, elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, per i conflitti sulla qualificazione giuslavoristica della controversia, in tema di ufficio pretorile di primo grado (Cass. 22 maggio 1990 n. 4597) anche se articolato, a seguito della Legge 1 febbraio 1989, n. 30, in sezioni distaccate (Cass. sez. un. sent. 10 febbraio 1994 n. 1374; Cass. 8 aprile 1991 n. 3648; Cass. 24 aprile 1991 n. 4458), va affermato anche per i Tribunali o Corti d'appello divisi in più sezioni, secondo cui, in relazione alla ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, non può sorgere alcuna questione di competenza, sollevabile con il relativo regolamento (Cass. 25 gennaio 1995 n. 883; Cass. 14 giugno 1995 n. 6694; Cass. 5 febbraio 1994 n. 1187; Cass. 12 aprile 1988 n. 2870), trattandosi di questioni che attengono alla costituzione del giudice e non alla competenza.

Infine tale principio è stato consacrato dal legislatore nell'art. 83 ter delle d.a.c.p.c., introdotto dall'art. 128 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, il quale dispone che l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione, facendo obbligo al giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, di disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio al Presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile.

Il regolamento va pertanto dichiarato inammissibile.

Sussistono giuste ragioni, attesa la ratio della decisione, dipendente dallo jus superveniens, per l’integrale compensazione delle spese processuali del presente regolamento'

P. Q. M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 1999, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione.

Depositata in Cancelleria il 10/11/99.


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