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A seguito dell’introduzione del Giudice Unico di primo
grado (ad opera del decreto
legislativo51/98), che ha soppresso l’ufficio
del Pretore, è il Tribunale Civile il giudice
competente in materia di rapporti di lavoro, con la
conseguenza che non è ammissibile sollevare questioni
di competenza. La Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione fornisce un importante chiarimento sulla
competenza del giudice civile dopo la riforma in vigore
dal 1 giugno 1999, sottolineando che le attribuzioni in
materia di lavoro, prima affidate al Pretore in qualità
di giudice del lavoro, sono ora affidate al Tribunale
che decide in primo grado come giudice del lavoro. La
Suprema Corte ha infatti dichiarato inammissibile il
ricorso di una società di management che aveva
sollevato una questione di competenza (sulle questioni
di competenza decide sempre la Corte di Cassazione) tra
Tribunale civile e Pretore del Lavoro a proposito di un
contratto di management artistico intercorso tra detta
società e la cantante Laura
Pausini. La società
ricorrente aveva chiesto alla Corte di Cassazione di
pronunciarsi sulla competenza, qualificando il contratto
come prestazione continuativa e coordinata di assistenza
e consulenza. I Supremi Giudici rilevano però che, a
seguito della riforma del Giudice Unico, Pretura e
Tribunale sono stati unificati, e, pertanto, così come
non è ammissibile sollevare questioni di competenza tra
più sezioni di uno stesso giudice, non è proponibile
il regolamento di competenza nel caso in questione in
quanto "anche per i Tribunali o Corti di Appello
divisi in più sezioni, secondo cui, in relazione alla
ripartizione degli affari all’interno del medesimo
ufficio giudiziario, non può sorgere alcuna questione
di competenza, sollevabile con il relativo regolamento,
trattandosi di questioni che attengono alla costituzione
del giudice e non alla competenza". (14 dicembre
1999)
Sentenza della Sezione Lavoro
n.12902/99 depositata il 10 novembre 1999
La Suprema Corte di Cassazione Sezione
Lavoro
(…)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso per REGOLAMENTO DI
COMPETENZA proposto da:
Creahits S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, Via Lazio 20/C, presso lo studio dell’avvocato
Stefano Sutti, giusta delega in atti;
-ricorrente-
contro
Pausini Laura, elettivamente
domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi 32, presso lo
studio dell’avvocato Giuseppe Attolico, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
Giampietro Quiriconi, giusta delega in atti;
-resistente-
avverso la sentenza n. 2155/98 del
Tribunale di Milano, depositata il 05/03/98,
r.g.n.8602/96;
udita la relazione della causa svolta
nella camera di consiglio il 10/06/99 dal Consigliere
Dott. Aldo De Matteis;
lette le conclusioni del sostituto
procuratore generale dott. Guido Raimondi, che ha
concluso per il rigetto del ricorso con le conseguenze
di legge.
Svolgimento del processo
Con sentenza 19 dicembre 1997/5 marzo
1998 n. 2155 il Tribunale di Milano ha dichiarato la
propria incompetenza per materia, in favore del Pretore
in funzione di giudice del lavoro, a conoscere delle
domande proposte dalla S.r.l. Creahtis contro la
cantante Laura Pausini per le pretese inadempienze al
contratto di management artistico stipulato il 16
dicembre 1992.
Il Tribunale ha ritenuto che la
controversia appartiene a quelle previste dall'art.
409 n. 3 c.p.c., prevedendo il contratto tra le parti la prestazione
dell'opera personale della cantante in modo continuativo
e coordinato.
Ha proposto ricorso per regolamento di
competenza la Creahtis, con unico motivo.
L'intimata, ritualmente costituita con
controricorso, ha resistito nel merito. Entrambe hanno
depositato memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso la
ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione
e falsa applicazione dell'art. 409 c.p.c.. Chiede che
questa Corte annulli la sentenza del Tribunale di
Milano, e dichiari la sua competenza a conoscere della
controversia de qua, e comunque emani con efficacia di
giudicato gli opportuni provvedimenti in materia di
competenza.
Rileva che il contratto azionato é un
complesso contratto di consulenza ed assistenza,
denominato nell'uso corrente di management artistico.
Esclude che sussistano nella specie i
tre elementi richiesti dell'art. 409 n. 3 c.p.c. della
qualità prevalentemente personale del rapporto,
sottolineando che la Creathis é una società di
capitali; la continuità, e l'inserimento, "in
posizione subordinata", nell'organizzazione del
datore di lavoro, per il perseguimento di finalità
proprie dello stesso.
Prosegue che nella struttura di tale
contratto, a volere applicare una terminologia
lavoristica, chi presta il lavoro é il manager, e chi
lo compra é l'artista, che paga un compenso per le
prestazioni del manager.
Nella specie, come rilevasi dalle
premesse del contratto stipulato tra le parti,
"l'artista intende avvalersi in modo continuativo
della organizzazione operativa del manager, oltre che
dei pareri, dei consigli, della consulenza e dei
professionisti allo stesso collegati e ciò al fine di
promuovere lo sviluppo e la commercializzazione della
sua carriera artistica"; la controprestazione cui
si obbligava la Pausini era viceversa un compenso
economico per l'attività del manager.
Il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile, per jus superveniens.
Infatti il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n.
51, la cui entrata in vigore è ora disciplinata dal
d.l. 24.5.1999, n. 145, sopprimendo l'ufficio pretorile
ed istituendo il giudice unico di primo grado, ha reso
applicabile anche nei rapporti tra il giudice del lavoro
ed il giudice civile, entrambi presso il Tribunale di
prima istanza, lo jus receptum, elaborato dalla
giurisprudenza di questa Corte, per i conflitti sulla
qualificazione giuslavoristica della controversia, in
tema di ufficio pretorile di primo grado (Cass. 22
maggio 1990 n. 4597) anche se articolato, a seguito
della Legge 1 febbraio 1989, n. 30, in sezioni
distaccate (Cass. sez. un. sent. 10 febbraio 1994 n.
1374; Cass. 8 aprile 1991 n. 3648; Cass. 24 aprile 1991
n. 4458), va affermato anche per i Tribunali o Corti
d'appello divisi in più sezioni, secondo cui, in
relazione alla ripartizione degli affari all'interno del
medesimo ufficio giudiziario, non può sorgere alcuna
questione di competenza, sollevabile con il relativo
regolamento (Cass. 25 gennaio 1995 n. 883; Cass. 14
giugno 1995 n. 6694; Cass. 5 febbraio 1994 n. 1187;
Cass. 12 aprile 1988 n. 2870), trattandosi di questioni
che attengono alla costituzione del giudice e non alla
competenza.
Infine tale principio è stato
consacrato dal legislatore nell'art. 83 ter delle
d.a.c.p.c., introdotto dall'art. 128 D.Lgs. 19 febbraio
1998, n. 51, il quale dispone che l'inosservanza delle
disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla
ripartizione tra sede principale sezioni distaccate, o
tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali
il tribunale giudica in composizione monocratica, è
rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione,
facendo obbligo al giudice, se ravvisa l'inosservanza o
ritiene comunque non manifestamente infondata la
relativa questione, di disporre la trasmissione del
fascicolo d'ufficio al Presidente del tribunale, che
provvede con decreto non impugnabile.
Il regolamento va pertanto dichiarato
inammissibile.
Sussistono giuste ragioni, attesa la ratio
della decisione, dipendente dallo jus superveniens,
per l’integrale compensazione delle spese processuali
del presente regolamento'
P. Q. M.
la Corte dichiara inammissibile il
ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 10 giugno
1999, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro
della Corte Suprema di Cassazione.
Depositata in Cancelleria il 10/11/99.
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