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Dall’archivio de "La Repubblica" una Legge non recentissima ma importante e da annotare.
(per facilitare al visitatore la ricerca i collegamenti ipertestuali inseriti sono all'archivio del sito del quotidiano)
La legge prevede perfino siti trappola su Internet
Pedofilia, nuovi
controlli e pene più severe. Reato i viaggi del sesso all'estero (Legge
269/98) [ 1 ]
Si fa più dura la lotta contro chi
sfrutta i minori a scopo sessuale, sia per attività di prostituzione sia per la
realizzazione di materiale pornografico: si rischia una pena da un minimo di sei
a 12 anni di reclusione, e una multa da 30 fino a 300 milioni, mentre chi fa
commercio di minori di 18 anni al fine di indurli alla prostituzione è punito
con la reclusione da 6 a 20 anni. Pene più gravi se questi reati sono commessi
nell’ambito familiare, o riguardano ragazzi e ragazze di età tra i 14 e i 16
anni. A prevederlo sono le norme della legge contro lo sfruttamento sessuale dei
minori approvate, in via definitiva dalla Commissione Speciale Infanzia del
Senato il 30 luglio 1998. La legge introduce nuovi articoli nel codice penale
per punire i reati sessuali commessi ai danni dei minori, compreso lo
sfruttamento della pornografia, aprendo per questo anche un nuovo fronte su
Internet: contro i messaggi che viaggiano in rete le autorità di polizia
potranno creare dei "siti-trappola" per stanare i pedofili, nei
confronti dei quali sono anche autorizzate le intercettazioni telefoniche. Nel
mirino delle nuove norme anche coloro che organizzano viaggi nei cosiddetti
"paradisi sessuali" dove è possibile avere rapporti con i minori,
mentre tutti i tour operator che operano in queste zone dovranno pubblicare sui
propri depliant avvisi ai viaggiatori per avvertirli che la legge italiana
punisce chi sfrutta la prostituzione minorile(*). Per questi reati inoltre
arriva la confisca dei beni che andranno in un apposito fondo destinato a
finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero
psicoterapeutico. (4 agosto 1998)
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù"
Articolo 1
(Modifiche al codice
penale)
1. In adesione ai principi della Convenzione
internazionale sui diritti del fanciullo [ 2 ] , ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, numero 176, e a
quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza
mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996 [ 3 ] , la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e
violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico,
spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito
dall'Italia. A tal fine nella sezione
I del Capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale [ 4 ]
, dopo l'articolo
600 [ 5 ] sono
inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3,
4, 5, 6 e 7 della presente legge.
Articolo 2
(Sfruttamento della
prostituzione minorile )
1. Dopo l’articolo 600 del codice
penale è inserito il seguente:
" Articolo 600-bis -
(Prostituzione minorile ) – Chiunque induce alla prostituzione una persona di
età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione
è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca reato più
grave, chiunque compie atti
sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni [ 6 ]
, in cambio di
denaro od altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. La pena è ridotta
di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni
diciotto."
2. Dopo l’
articolo
25 del Regio decreto legge 20 luglio 1934 n. 1404, [ 7 ] convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 1935 n.
835 è inserito il seguente: "Articolo 25- bis. (Minori che esercitano la
prostituzione o vittime di reati a carattere sessuale) - 1. Il pubblico
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un
minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia
alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove
procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i
minorenni la
nomina di un curatore [ 8 ] .
Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche
di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di
urgenza il tribunale per i minorenni procede
d'ufficio [ 9 ] .
3. Qualora un minore degli anni
diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei
delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600- ter e 601, secondo comma, del codice penale, [ 10 ]
il tribunale per i
minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di
confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli
strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni
accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con le autorità dello Stato
di origine o di appartenenza.
Articolo 3
(Pornografia minorile)
1. Dopo l’articolo 600-bis del
codice penale, introdotto dall’articolo 2, comma 1, della presente legge, è
inserito il seguente: "Articolo 600-ter - (Pornografia minorile) –
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico
di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche
per via telematica [ 11 ] , distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico di
cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni
diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque al di fuori delle ipotesi di
cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a
titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento
sessuale dei minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre
anni o con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.
Articolo 4
(Detenzione di materiale
pornografico)
"Articolo 600-quater – (Detenzione di materiale
pornografico). Chiunque al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo
600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con
la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre
milioni".
Articolo
5
(Iniziative turistiche
volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600-quater del codice penale, introdotto
dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo
600-quinquies- (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile) - Chiunque organizza o propaganda viaggi
finalizzati [ 12 ] alla
fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e
con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".
Articolo
6
(Circostanze aggravanti
ed attenuanti)
1. Dopo l'articolo 600 quinquies del codice penale, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo
600-sexies - (Circostanze aggravanti ed attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli
600-bis, primo comma, 600-ter e 600 quinquies [ 13 ] a pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso
in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli
600-bis primo comma e 600-ter primo comma e 600-quinquies, la pena è aumentata
dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un
ascendente [ 14 ] ,
dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini
entro il secondo grado [ 15 ] ,
da parenti fino al
quarto grado collaterale [ 16 ] ,
dal tutore o dalla persona cui il minore è stato affidato per ragioni di cura,
educazione, istruzione, vigilanza. custodia, lavoro, ovvero da pubblici
ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni
ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minorazione
psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo
comma e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o
minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta
da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore
degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".
Articolo
7
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo 600-sexies del codice penale, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente: "Articolo
600-septies. - (Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti previsti dagli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies [ 17 ] è sempre ordinata la confisca di cui all'
articolo
240 [ 18 ] ,
ed è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata
ai delitti previsti dai succitati articoli, nonché la revoca della licenza
d'esercizio, o della concessione, o dell'autorizzazione per le emittenti radio
televisive".
Articolo
8
(Tutela delle generalità
e dell'immagine del minore)
1. All' articolo
734-bis del codice penale [ 19 ] ,
prima delle parole "609-bis" sono inserite le seguenti "600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies".
Articolo
9
(Tratta di minori)
1.All' articolo
601 del codice penale [ 20 ] è
aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque commette tratta o comunque
fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione
è punito con la reclusione da sei a venti anni".
Articolo
10
(Fatto commesso
all'estero)
L'articolo 604 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Articolo 604 - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa
sezione, nonché quelle previste dagli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies [ 21 ] , si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da
cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero da cittadino
straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il
cittadino straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è
prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e
quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia".
Articolo
11
(Arresto obbligatorio in
flagranza)
1. All’ articolo
380, comma 2, lettera d) del codice di procedura penale [ 22 ] ,
dopo le parole "articolo 600" sono inserite le seguenti: "delitto
di prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-bis, primo comma, delitto
di pornografia minorile previsto dall’articolo 600-ter, commi primo e secondo,
e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall’articolo 600-quinquies".
Articolo
12
(Intercettazioni)
1. All’ articolo
266 del codice di procedura penale, [ 23 ] comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f-bis)
delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale".
Articolo
13 [ 24 ]
(Disposizioni
processuali)
1. Nell'articolo 33 bis del codice di procedura penale, quale
introdotto dall’articolo 169 del decreto legislativo 19/2/1998, n. 51, al
comma 1 lettera c), dopo le parole "578 comma 1, " sono inserite le
seguenti: "da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore
nel massimo a 5 anni".
2. All'articolo 109-bis del codice di procedura penale, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis - La stessa disposizione si applica
quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis primo comma,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinqies
e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone
minore degli anni sedici".
3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli"
sono insite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
5. All'articolo 472, comma 3-bis, del codice di procedura penale,
dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le
seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
6. All’articolo 498 del codice di procedura penale, dopo il comma
4, sono aggiunti i seguenti: "4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede
ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo
398 comma 5-bis.
4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 60 9-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies
del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su
richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio
unitamente ad un impianto citofonico".
7. All'articolo 609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti :
"600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
Articolo
14
(Attività di contrasto)
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal
responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli
ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la
repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle
istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata possono,
previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire
elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale
, introdotti dalla presente legge, procedere all’acquisto simulato di
materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché
partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente
legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria
che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione
delle indagini.
2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni
definiti con il decreto di cui all'articolo
1, comma 15, della legge 31luglio 1997, n. 249 [ 25 ] ,
l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei
servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria,
motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei
delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo
e terzo, e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di
sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti
di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto
può utilizzare indicazioni di copertura, anche per
attivare siti nelle reti [ 26 ] ,
realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi
telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato
effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via
telematica.
3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di
cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti
elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili
dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o
identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito
il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni
sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con
facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per
l'impiego nell'attività di contrasto di cui al presente articolo.
Articolo
15
(Accertamenti sanitari)
1. All' articolo
16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66 [ 27 ] , dopo le parole: "per i delitti di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis,
secondo comma" [ 28 ] .
Articolo
16
(Comunicazioni ag1i
utenti)
1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre
anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente
nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei
documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi
generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo… della legge... n…-
La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi
all'estero" .
2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai
materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente
al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Gli operatori turistici che violano l’obbligo di cui al comma 1
sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire due milioni a lire dieci milioni.
Articolo
17
(Attività di
coordinamento)
1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte
salve le disposizioni della legge
28 agosto 1997, n. 285, [ 29 ] le
funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche
amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e
tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il
presidente del Consiglio dei ministri presenta ogni anno al Parlamento una
relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle
derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate su un apposito
fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e destinate a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza
dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, e 600-quater [ 30 ] del
codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, e 4 della presente
legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse
effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili
dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo
comma, e 600-quater del codice penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza
del Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed
internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica
istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche
relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di
sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli
organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo
sfruttamento sessuale.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è
autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell’abito dell’unità provvisionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo
utilizzando l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai
Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la
competenza di Europol
[ 31 ] anche
ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce presso la Squadra mobile
di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, nei limiti
delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno,
avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata
dalla presente legge.
6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede
centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di
raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata
dalla presente legge, e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli
altri paesi europei.
7. L’unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono
istituti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni
organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell’interno.
Articolo
18
(Abrogazione di norme)
All'articolo 4, numero 2), della legge
20 febbraio 1958, n. 75, [ 32 ] e
successive modificazioni, le parole "di persona minore degli anni 21
o" sono soppresse.
Articolo
19
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
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